Premessa

In questa sezione BicieMonopattini intende fornire ai Clienti ulteriori indicazioni utili per l’acquisto e l’utilizzo in sicurezza di un mezzo elettrico.

Inoltre, si vuole ricordare ai Clienti:

1) la necessità, prima dell’acquisto, di verificare la compatibilità delle caratteristiche di bici e monopattini elettrici con l’uso che se ne intende effettuare (es. circolazione su strada, circolazione in sole aree private, etc.) anche in riferimento alla normativa di riferimento; - 2) che, in caso di modifiche ai mezzi ed in funzione dell’entità e tipologia degli interventi che il Cliente effettuasse, è possibile che vengano meno i requisiti di conformità e sicurezza dei mezzi e la possibilità della libera circolazione su strada; - 3) che è comunque sempre fortemente consigliato l’uso del casco e di altre protezioni (es. schiena, etc.) durante l’uso di bici e monopattini elettrici, anche laddove non vi fosse uno specifico obbligo di legge; - 4) che è sempre importante sottoporre bici e monopattini elettrici a regolare e  periodica manutenzione e utilizzare gli stessi nel rispetto delle disposizioni normative, delle indicazioni previste dal costruttore e comunque con buon senso.


REGOLE PER L’UTILIZZO E LA CIRCOLAZIONE DEI MONOPATTINI ELETTRICI

DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 121 convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156 (in G.U. 09/11/2021, n. 267) - Fonte: Comitato di Redazione della Rivista Giuridica della Circolazione e dei Trasporti – Periodico dell’ ACI - Automobile Club Italia

I conducenti dei monopattini:
1) devono avere compiuto 14 anni; - 2) devono indossare il casco, se hanno l’età compresa tra i 14 e i 18 anni; - 3) devono rispettare e non superare il limite di velocità consentito di 20 km/h, e di 6 km/h nelle aree pedonali; - 4) non possono trasportare altre persone, oggetti o animali, trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da un altro veicolo; - 5) devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani; - 6) possono segnalare la manovra di svolta con le braccia solo sui mezzi privi di indicatori di direzione; - 7) devono indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità di notte, a partire da mezz'ora dopo il tramonto e durante tutto il periodo dell'oscurità; - 8) devono circolare con monopattini dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote (luci e stop) a partire dal 1° gennaio 2024.

I monopattini possono circolare:
- sulle strade urbane, ma solo sulle strade con limite di velocità di 50 km/h
- nelle aree pedonali
- sui percorsi pedonali e ciclabili
- sulle corsie e piste ciclabili e dove sia consentita la circolazione delle biciclette;

Inoltre i monopattini possono circolare di notte, da mezz'ora dopo il tramonto e durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, nei casi di scarsa visibilità, solo se sono dotati di luce bianca o gialla fissa anteriormente e di luce rossa fissa posteriormente, entrambe accese e ben funzionanti.

I monopattini non possono circolare:
- sulle strade extraurbane e urbane con  limite di velocità superiore a 50 km/h;
- sui marciapiedi, dove è consentita soltanto la conduzione a mano;
- contromano, salvo che nelle strade con doppio senso ciclabile.

Sosta e divieti:
- è consentita la sosta negli stalli riservati a bici, ciclomotori, moto;
- è vietato sostare sul marciapiede, salvo in aree autorizzate e segnalate.

Requisiti tecnici dei monopattini:
- assenza di posti a sedere;
- motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW;
- segnalatore acustico;
- regolatore di velocità;
- la marcatura 'CE' prevista dalla direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006
- indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica già in circolazione entro il 01.01.2024;
- indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote per i monopattini  commercializzati in Italia a decorrere dal 01.07.2022;
- le caratteristiche di cui all' Allegato 1 ex DM trasporti 04.06.2019.


REGOLE PER L’UTILIZZO E LA CIRCOLAZIONE DELLE BICILETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA

Le bici elettriche (o e-bike) a pedalata assistita sono biciclette equipaggiate con un motore elettrico ausiliario che si attiva esclusivamente quando si azionano i pedali (l'acceleratore non è indipendente dal lavoro muscolare). Il motore, quindi, non sostituisce il lavoro delle gambe. È anche possibile disattivare il motore e utilizzare il veicolo come una bici normale. I mezzi con queste caratteristiche rientrano nella categoria dei velocipedi, disciplinati dagli articoli 50, 68 e 182 del Codice della Strada. Ciò significa che i possessori di bici a pedalata assistita devono osservare su strada le stesse norme dei possessori di bici tradizionali.

Le e-bike della fattispecie si differenziano pertanto da un'altra categoria di bici elettriche, quelle a funzionamento autonomo, che rientrano invece nella categoria dei ciclomotori e sono dotate di un motore elettrico che svolge il suo lavoro indipendentemente dal fatto che si pedali o meno.

Requisiti tecnici delle bici elettriche
Per essere considerate biciclette a pedalata assistita, le bici elettriche devono rispettare i requisiti della direttiva europea 2002/24/CE, recepita in Italia nel 2004.

Requisiti:
- 0,25 kW di potenza massima del motore a regime di rotazione;
- assistenza del motore elettrico fino alla velocità di 25 km/h;
- interruzione dell’assistenza se il ciclista smette di pedalare.

Per le biciclette a pedalata assistita è prevista la dotazione di:
- luce anteriore bianca o gialla
- luce posteriore rossa e catadiottro posteriore rosso
- catadiottri gialli sui pedali
- campanello funzionante

Ulteriori disposizioni
Si ricorda inoltre:
1) L’obbligo di avere installato un dispositivo luminoso e indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità per il mezzo che circola fuori dai centri abitati da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere e per quello che circola nelle gallerie - 2) Il divieto di trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. È consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature di riferimento (presenza seggiolino). - 3) Le e-bike non necessitano di omologazione e non prevedono il pagamento di bollo e assicurazione. L’omologazione della bici elettrica è invece obbligatoria per quelle dotate di motore a funzionamento autonomo e per quelle che possono raggiungere i 45 km/h. Le bici di questa categoria inoltre devono essere dotate di targa e sono soggette al pagamento del bollo e dell’assicurazione.

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